Focus CER

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico abilitato a produrre, consumare, accumulare e condividere energia rinnovabile tra i suoi membri. In Italia:

  • è un soggetto autonomo e controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la partecipazione è aperta e volontaria e possono prenderne parte cittadini, PMI, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale;
  • ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti, ai membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
  • l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i soggetti produttori e consumatori, connessi alla stessa cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale dell’energia prodotta.

I benefici della CER

Benefici energetici

  • contributo alla gestione della domanda e offerta di energia attraverso il bilanciamento locale della rete elettrica;
  • promozione di impianti a fonti rinnovabili;
  • gestione e uso razionale dell’energia;
  • miglioramento della flessibilità della rete elettrica.

Benefici ambientali

  • riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • decarbonizzazione del sistema energetico.

Benefici economici

  • riduzione della spesa energetica;
  • generazione di nuove forme di reddito;
  • crescita economica locale (attivazione di filiera e investimenti locali);

Benefici sociali

  • partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese al sistema energetico;
  • rafforzamento e crescita della comunità locale;
  • creazione di valore a livello locale e territoriale;
  • accesso equo all’energia e contrasto della povertà energetica.

La normativa italiana

Le CER in Italia sono state introdotte in modo definitivo con il D.lgs 199/2021 che ha recepito la Direttiva UE 2018/2001 RED II, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Con la delibera ARERA TIAD 727/2022/R/eel vengono disciplinate le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dal D.lgs 199/21

Con il Decreto Ministeriale DM 414/2023 vengono disciplinate le tariffe incentivanti per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo diffuso e le modalità di accesso al contributo PNRR per le configurazioni di CER e l’autoconsumo collettivo in Comuni fino a 5.000 abitanti

Le regole tecniche del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) definiscono i requisiti per l’accesso e l’attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, per l’erogazione della tariffa, e per i controlli e le verifiche della misura PNRR.

I contributi economici

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE. I contributi economici sono riconosciuti rispetto a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e consistono in:

  • un corrispettivo di valorizzazione, definito da ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata;
  • una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata;
  • una valorizzazione dell’energia immessa in rete da parte del produttore, vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

Inoltre, le CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono accedere ad un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.