In sintesi le nuove scadenze del Superbonus previste:
- Interventi eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome: 30 giugno 2022 prorogabile fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 si sarà raggiunto il 30% dei lavori;
- Interventi eseguiti da persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità: 31 dicembre 2025 con percentuali in riduzione = 110% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025. Per le zone terremotate la percentuale al 110% rimane valida fino a dicembre 2025.
- Interventi eseguiti in edifici plurifamiliari e condomini: 31 dicembre 2025 con percentuali in riduzione = 110% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025. Per le zone terremotate la percentuale al 110% rimane valida fino a dicembre 2025.
- IACP e istituti similari, Cooperative Edilizie a Proprietà Indivisa: 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori altrimenti 30 giugno 2023;
- Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni di volontariato: 31 dicembre 2025 con percentuali in riduzione = 110% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025. Per le zone terremotate la percentuale al 110% rimane valida fino a dicembre 2025;
- Associazioni sportive dilettantistiche: 30 giugno 2022.
Per il Superbonus è prevista l’estensione della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 2025, per tutti gli altri bonus fiscali fino al 2024.
La Legge di Bilancio ha anche implementato le prescrizioni previste del DL 157/21 “Antifrodi” sul visto di conformità e congruità dei prezzi:
Per il Superbonus 110%, l’obbligatorietà di questi due documenti è sempre necessaria sia in caso di cessione del credito sia in caso di detrazione diretta del credito (tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la dichiarazione precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale).